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Quali modifiche al Codice della Crisi d’Impresa?

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Quali sono le modifiche al Codice della Crisi d'Impresa? Quali strategie è bene adottino le imprese in previsione dell'entrata in vigore a maggio 2022? Risponde con chiarezza Franco Fiori, CEO di Counsel, azienda specializzata in finanza di impresa e consulenza specialistica di gestione finanziaria.

Tabella dei Contenuti

L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa è slittata al 16 maggio 2022 (*).

Ciò che resta importante per l’Azienda è la necessità di disporre sempre e comunque di un adeguato assetto organizzativo e monitorare in modo sistematico e continuo il proprio equilibrio economico-finanziario, anche con proiezioni prospettiche (**).

(*) Ne abbiamo parlato sul nostro Blog in un articolo dedicato: “Rinvio del Codice della Crisi di Impresa a maggio 2022 e nuova procedura di composizione negoziata: cosa cambia?”. (che puoi trovare a questo link)
(**) Il nostro software consente di eseguire in tempo reale proiezioni prospettiche della tesoreria. Chiedi informazioni.


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Modifiche al Codice della Crisi d’Impresa con il DL Liquidità

Da diversi giorni, incontrando professionisti, imprenditori, organizzazioni, alla mia domanda di sapere lo stato dell’arte sull’attuazione di quanto disposto dal D.Lgs 14/2019, mi sento rispondere che… tutto tace in quanto è stato tutto prorogato al 1° Settembre 2021.

Forse è il caso di fare un po’ di chiarezza e mettere alcuni punti fermi su questo argomento, ovvero sulle modifiche al Codice della Crisi d’Impresa.

L’articolo 51-bis comma 1 D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 ha prorogato fino alla data di approvazione del bilancio d’esercizio 2021, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata che hanno superato i limiti di cui all’art. 2477 c.c. (art. 379 – 4.000.00 di attivo o 4.000.000 di ricavi o 20 dipendenti);

In tema di modifiche al Codice della Crisi d’Impresa, l’articolo 5 del DL Liquidità (D.L. 23/2020) convertito in legge n. 40/2020 il 6 giugno 2020 ha modificato l’Art. 389 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa posticipando, appunto, l’entrata in vigore al 1° Settembre 2021. L’articolo 5 prosegue… fatto salvo quanto al comma 2.

Quali modifiche al Codice della Crisi d’Impresa sono state quindi apportate e quali conferme rimangono, almeno fino alla sua entrata in vigore?

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Modifiche al Codice della Crisi d’Impresa: le conferme

Resta confermata invece l’entrata in vigore dal 16 marzo 2019 di tutte le disposizioni relative ai nuovi obblighi e responsabilità per le imprese societarie e individuali e per i loro amministratori regolate degli articoli:

  • 375 Assetti organizzativi dell’impresa (modifica art. 2086 c.c.)
  • 377 Assetti organizzativi societari (modifica art. 2257 – 2380 bis – 2475 c.c.)
  • 378 Responsabilità degli amministratori (modifica art. 2476 c.c.)

Il nuovo Art. 2086 del codice civile recita:

L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto

  • organizzativo
  • amministrativo
  • contabile
  • adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa

Anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale,

Nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

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Le misure idonee per rilevare lo stato di crisi

Che da subito l’imprenditore deve adottare misure idonee e un assetto organizzativo atto a rilevare tempestivamente lo stato di crisi assumendo senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

In particolare, deve:

  • implementare un sistema di controllo di gestione che misuri periodicamente i margini realizzati e l’evoluzione della tesoreria;
  • dotare l’azienda di strumenti idonei a monitorare la situazione prospettica dei flussi di cassa al fine di verificare se garantiscono la formazione di liquidità aziendale adeguata a garantire la solvibilità dell’impresa;
  • affiancare al controllo a consuntivo un’attività di costante business planning e previsione di flussi di cassa con un orizzonte temporale per almeno i 6 mesi successivi;
  • monitorare gli indicatori di crisi come comunicato dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
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La responsabilizzazione degli amministratori

Riteniamo di massima importanza ricordare inoltre la responsabilizzazione degli amministratori.

L’Art. 378 stabilisce la responsabilità degli amministratori delle società a responsabilità limitata, verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Se una Srl entra in stato di crisi e l’amministratore non aveva predisposto in società strumenti idonei a prevenirla ne risponde personalmente anche con il patrimonio personale.

Lo stesso discorso vale anche per gli amministratori non soci delle Snc.

Per confermare che è meglio non scherzare su quanto esposto, ha fatto notizia la sentenza del Tribunale di Milano sez. imprese B del 19/10/2019  che ha fatto proprie le novità introdotte al Codice Civile della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza già operativa dal marzo, condannando un amministratore che non si era attivato per la soluzione dello stato di crisi finanziaria dell’azienda.

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Lo strumento di monitoraggio indispensabile alle imprese

Come visto in questo articolo, l’azienda è chiamata a calcolare specifici indicatori dello stato di salute dell’impresa.

Si tratta di 7 indici, di cui 2 ‘uguali’ per tutti e 5 di settoriali, dove è di particolare rilevanza il Dscr, Debt Service Coverage Ratio. Questo indice rappresenta infatti il cosiddetto servizio del debito, ovvero l’ammontare necessario a pagare le rate e gli interessi dei finanziamenti che l’impresa ha in essere.

Definire questo indice in autonomia permette all’impresa di assolvere alla normativa e di verificare in real time la capacità di fare fronte al credito concesso, il che è presupposto fondamentale per monitorare la propria situazione finanziaria.

Le imprese sono quindi chiamate a dotarsi di strumenti che permettano di effettuare il calcolo in autonomia e, in termini generali, di provvedere all’utilizzo di sistemi che possano gestire al meglio il comparto da dove tutto ha inizio: la tesoreria.

La risposta già scelta da centinaia di aziende del tessuto nazionale è GOLD, software per la gestione della tesoreria moderno e che permette di calcolare con le opportune integrazioni gli indici del nuovo Codice della Crisi di Impresa, nonché di gestire in modo fluido quanto preciso ogni aspetto del cash flow aziendale.

Per ricevere informazioni sul software per la gestione della tesoreria GOLD ti invitiamo a cliccare su questo link.

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Franco Fiori
Franco Fiori founder di Counsel Srl. Esperto di metodologie di analisi del credito e modelli di Rating, oltre all’attività consulenziale tiene corsi di formazione su Analisi di bilancio e Finanza aziendale.

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