Corporate insurance e salvaguardia della continuità aziendale: lo scenario
Lo scenario del corporate insurance più moderno si basa su una visione oggi condivisa: dal 2021 l’imprenditore dovrà abituarsi ad accogliere la logica del “forward looking”.
Forward looking significa letteralmente ‘guardare avanti’, ovvero l’imprenditore è chiamato a verificare che l’organizzazione dell’impresa sia adeguata, se esiste equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione in corso.
Questo è l‘approccio forward looking, che le aziende sono chiamate ad adottare a seguito delle nuove strette dell’Eba, l’Autorità Bancaria Europea che ha istruito gli istituti di credito in tema di valutazione per la concessione del credito, dettando linee guida sempre più stringenti come abbiamo approfondito in questo articolo.
A chiederlo è anche l’istituzione della composizione negoziata della crisi introdotta con il Decreto Legge del 6 agosto 2021, che ha rinviato l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, ma stabilito i metodi di risanamento almeno fino al 2022.
I presupposti perché l’azienda adotti una gestione rivolta al futuro piuttosto che al presente sono ormai chiari.
Sia dal punto di vista normativo che del rapporto bancario, all’imprenditore oggi viene chiesto di pianificare la sua attività con strumenti adeguati e con un business plan rigoroso.
In questo contesto, gli strumenti dell’offerta assicurativa capaci di generare un buon quadro di corporate insurance assumono maggiore rilievo e peso nella struttura organizzativa e contabile dell’azienda, con conseguenze diverse in termini di valutazione di rating.
L’imprenditore è quindi chiamato a comprendere come prevenire i rischi, anche in funzione di un miglioramento dell’immagine aziendale, tanto più in un periodo storico sfidante come quello che stiamo vivendo oggi.
È bene quindi approfondire aspetti quali le soluzioni di copertura disponibili, la fiscalità degli stessi, con focus sui vantaggi per il bilancio e la tutela della solidità aziendale.
Corporate insurance e miglioramento dell’immagine aziendale: quale nesso?
Proteggersi è una necessità di tutte le imprese e un caposaldo dell’ottica di gestione forward looking.
Si può affermare che un’azienda in possesso delle opportune assicurazioni, sia un’azienda che gode di una migliore reputazione ai fini del rating?
Idealmente la risposta è positiva, tanto più alla luce di una ‘spinta’ che le stesse compagnie assicurative stanno incentivando verso strategie aziendali votate ai paradigmi Esg (di cui abbiamo parlato qui), come illustrato anche in questo articolo del Sole24Ore.
Il rapporto in questo scenario è win win, ovvero l’azienda acquista credibilità, l’accesso al credito può migliorare e, fattore che forse è fra i più rilevanti, in caso di problemi anche gravi l’impresa può contare su un’ancora di salvataggio per assicurare la propria continuità aziendale.
La prevenzione dei rischi e il miglioramento dell’immagine aziendale
Lo scenario di Basilea 4 guarda ai nuovi standard prudenziali che sono stati introdotti dal Comitato di Basilea a fine 2017 e con la riforma del banking package del 2019, dove gli obiettivi perseguiti sono la semplificazione del calcolo del requisito per il rischio operativo, il rafforzamento della risk sensitivity, la spinta a rendere omogenea la raccolta dei dati e la volontà di favorire la comparazione fra le banche.
L’ottica con cui le imprese possono rispondere è anche in questo caso quella del forward looking, perché sia sul piano normativo che bancario, verrà chiesto agli imprenditori di pianificare la propria attività con strumenti adeguati e con un business plan rigoroso.
Sotto la spinta dei rating e di norme più stringenti, sorge quindi la necessità da parte del sistema bancario di conoscere, analizzare e capire, prima di finanziare.
Quale strumento possono utilizzare le aziende per trarre vantaggio nella comunicazione finanziaria fra banca e impresa?
La risposta è nel bilancio e ancor più nella scelta di stabilire un coerente sistema di corporate insurance, utilizzando raffinati strumenti assicurativi per qualificarsi nella gestione dello stesso.
L’assicurazione per ridurre i costi dei finanziamenti e ottimizzare il rating
L’acquisto di una assicurazione può contribuire a ridurre i costi dei finanziamenti e ottimizzare il rating aziendale.
I benefici sono tangibili, perché l’adeguato scenario di corporate insurance:
- Riduce la probabilità che l’impresa diventi insolvente
- Riduce i costi attesi di una crisi di liquidità (financial distress)
- Attenua la variabilità temporale dei profitti
- Consente una migliore organizzazione dell’impresa
Abbracciando una definizione neutrale, alcuni rischi possono essere d’aiuto a studiare ipotesi per una migliore gestione.
Nonostante alcuni non siano controllabili dal management, così da cautelarsi dai possibili risvolti negativi, la maggior parte si rivela gestibile e magari sfruttabile per conquistare benefici più elevati.
Responsabilità civile amministratori
Per questioni normative e di evoluzione delle stesse, il livello di responsabilità degli amministratori è in continuo mutamento e merita di essere protetto sul piano aziendale e personale.
La polizza RC Amministratori ha l’obiettivo di coprire rischi di responsabilità, anche sulle conseguenze di danni patrimoniali a terzi.
Il prodotto tutela indirettamente anche il patrimonio della società, nonché direttamente quello di amministratori e manager, quindi si tratta di una dotazione di corporate insurance indispensabile alla salvaguardia della continuità aziendale, soprattutto dal punto di vista del capitale umano.
Responsabilità Civile verso i prestatori d’opera
Questa copertura assicurativa tutela l’assicurato dal rischio di risarcimento di danni a persone e a cose che sono stati involontariamente causati da altri, nello specifico:
- ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio.
Quando l’INAIL si rivale sulla tua azienda
Quello che non è spesso conoscenza condivisa, è il fatto che in caso di sinistro sul lavoro che colpisca un dipendente, lo stesso Istituto Previdenziale spesso si rivale (azioni di surroga e regresso) sull’impresa stessa per quanto si è trovato precedentemente ad erogare.
All’impresa individuata come “responsabile” possono infatti essere richieste in rivalsa le spese sostenute dall’Ente per erogare le seguenti prestazioni:
- Indennità di temporanea,
- Liquidazione in capitale del danno biologico,
- Capitalizzazione della eventuale rendita,
- Spese mediche, per protesi e quelle connesse.
Una prospettiva di spesa così corposa suggerisce quindi all’azienda di dotarsi delle adeguate coperture assicurative in merito.
Polizze property
Secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’Italia è tra i paesi più esposti al rischio di terremoto e alluvioni.
In uno scenario di emergenza, vincono quelle aziende che riescono a fornire servizi anche in uno scenario di interruzione, tanto più che in termini di frequenza i rischi ambientali si posizionano subito dopo gli incidenti sul lavoro.
Il corporate insurance legato al comparto industry e nel ramo rischi catastrofali assumono quindi il valore della continuità aziendale, così come l’attività nello scenario dei nuovi soci, con adozione e attuazione di strumenti assicurativi fiscali per il recupero e la continuità aziendale.
Le polizze property coprono infatti da danni materiali diretti causati da eventi naturali o non i beni aziendali.
Può trattarsi di incendi, terremoti, alluvioni…e la polizza può proteggere fabbricati, impianti fissi, quindi apparecchiature, attrezzature, merci e oggetti di valore, dove in tema di continuità aziendale, le polizze property rappresentano la tutela dei propri beni e della propria sede.
Responsabilità civile prodotto
La polizza protegge l’impresa da richieste di risarcimento di danni subiti da terze parti, che possono essere danni a materiali, quindi distruzioni o danneggiamenti, oppure personali, quindi lesioni di varia natura.
La polizza RC prodotto può anche estendersi con rimborsi delle spese sostenute in caso di ritiro del prodotto dal commercio, quindi adottarla è una strategia di corporate insurance fortemente legata alla continuità aziendale.
Cyber Risk
Tema scottante, il rischio informatico è purtroppo in crescita e in evoluzione e al centro dell’attenzione nel corporate insurance, come rivelano i dati dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
L’azienda che sceglie di proteggersi ha una doppia valenza, quella rivolta ai danni a terzi, come le violazioni di privacy o la perdita di dati, ma anche la propria, su tutti l’interruzione di attività per blocco dei sistemi informatici.
Corporate insurance e fiscalità delle coperture: i vantaggi per il bilancio aziendale
Il cambio di ottica chiede di guardare al corporate insurance come strumento tangibile per migliorare il bilancio, e di conseguenza per migliorare l’accesso al credito.
Perché va da sé che le coperture assicurative fungono sia da sicurezza per la garanzia della continuità aziendale che da punto di partenza per ben proporsi a chi concede il credito, ma riservano benefici anche in termini fiscali.
Retribuzione in fringe benefits
Le retribuzioni in fringe benefits sono elargite con forme diverse dal denaro. Può trattarsi di beni aziendali come l’automobile, i computer, i telefoni, ma anche corsi di istruzione o attività extra lavorative.
Le retribuzioni in fringe benefits non concorrono a formare reddito
- I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20…
Fonte: Art. 51, Comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
Retribuzione in fringe benefits (novità legge di stabilità 2016 – lettera aggiunta)
Non concorrono inoltre a formare reddito le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12.
- È vietata l’attribuzione “ad personam”
- In questo caso si permette anche l’erogazione di “somme di denaro” per garantire il servizio ai familiari del lavoratore
- La deducibilità è completa
Fonte: Art. 51, Comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
I vantaggi dei flexible benefits per azienda e lavoratori
La novità è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017 e nello specifico interessa anche i premi di produttività.
Premi di risultato come contribuzione alla previdenza complementare
La legge di Bilancio 2017, oltre a disciplinare la fungibilità tra erogazioni monetarie dei premi di risultato ed erogazioni degli stessi sotto forma dei benefit di cui al comma 4 dell’art. 51 del TUIR, ha introdotto misure di particolare favore nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali o sotto forma di assegnazione di azioni.
La normativa prevede che tali erogazioni in natura non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se effettuate in misura superiore e, in caso di assegnazione di azioni, senza rispettare le condizioni stabilite dalle rispettive norme di esenzione.
D.lgs. 50/2017 – Art. 55 Premi di produttività
a) I contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57 potendo aggiungersi al limite di deducibilità di euro 5.164,57.
Da notare che, quale ulteriore misura di favore, è previsto che l’esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non abbia effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica.
Le agevolazioni sui bonus produttività
Con la circolare n.5/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori istruzioni sul tema e ha analizzato l’evoluzione normativa in merito alle agevolazioni sui bonus di produttività.
Le principali novità riguardano gli importi di premio per i quali è possibile beneficiare dei bonus in materia di detassazione e decontribuzione e la platea di soggetti ammessi al regime fiscale agevolato.
Sono ammessi a beneficiare del regime di favore i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio hanno percepito reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a 80.000 euro annui.
In conclusione, le possibilità offerte dal corporate insurance a tutela dell’azienda incidono:
- Sulla salvaguardia della continuità aziendale;
- Sul bilancio in termini di liquidità;
- In tema di accesso al credito in materia di solidità e reputazione finanziaria;
- Sulla fiscalità dell’azienda, grazie a soluzioni di detassazione e decontribuzione.
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